Statuto del comitato genitori

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

Art. 1: Ai sensi dell’art. 15, secondo comma, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si costituisce il COMITATO GENITORI degli alunni frequentanti le scuole materne, elementari e medie appartenenti al Istituto Coniprensivo Statale Gabriele Camozzi. SEDE
Art. 2 – Il Comitato ha sede presso la direzione dell’Istituto Comprensivo “Gabriele Camozzi”, in Bergamo via Pinetti, 25.

FINALITA’

Art. 3: Il COMITATO GENITORI si ispira a principi di pluralismo e democrazia considerando la partecipazione dei genitori una condizione essenziale per affrontare positivamente sia i problemi interni della scuola, sia quelli legati al rapporto scuola-società. Il COMITATO GENITORI intende inoltre perseguire le seguenti finalità:
1 – promuovere lo studio e la soluzione dei problemi riguardanti la scuola, collaborando con i competenti organi dell’Istituto Comprensivo.
2 – raccogliere ed elaborare le proposte provenienti dai genitori e sottoporle agli organi competenti;
3 – promuovere e mantenere rapporti di collaborazione con le scuole e le diverse realtà presenti sul territorio;
4 – studiare, suggerire e realizzare iniziative intese ad aggiornare i genitori sui problemi della scuola e dell’educazione;
5 – mantenere i rapporti con la P.A. in relazione alle proposte elaborate dal COMITATO GENITORI;
6 – promuovere ed organizzare direttamente iniziative
7 – informare e sostenere i genitori nelle loro funzioni di rappresentanti di classe

COMPOSIZIONE

Art. 4: Il COMITATO GENITORI è composto da tutti i genitori rappresentanti di classe delle alunne e degli alunni frequentanti l’Istituto Comprensivo G. Camozzi. Ai lavori del Comitato Genitori sono invitati – ed hanno diritto di parola – tutti i genitori dell’Istituto Comprensivo G. Camozzi.
Art. 5: Il COMITATO GENITORI rimane in carica un anno e decade con la nomina dei nuovi organi del COMITATO, da compiersi entro 30 giorni dalla pubblicazione dei risultati delle elezioni dei nuovi rappresentanti di classe. Qualora entro il termine di cui al precedente art. 4 il Comitato Genitori non si riunisse ovvero, non provvedesse alle nomine previste all’art. 6 che segue, si intenderà decaduto da ogni funzione.

ORGANI

Art.6 sono organi del COMITATO GENITORI :
– l’assemblea;
– il Presidente;
– il Vice-Presidente;
– il Segretario;

ASSEMBLEA

Art. 7: L’assemblea si riunisce generalmente ogni 2 mesi: viene convocata dal Presidente, o da almeno 5 componenti del Comitato che ne facciano richiesta co preavviso di almeno 7 giorni.
Art. 8: Le delibere elencate all ‘ordine del giorno del COMITATO GENITORI regolarmente convocato sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti del Comitato Genitori presenti.
Art. 8 bis Gli argomenti dell ‘ordine del giorno possono essere proposti da ogni genitore prima della convocazione della riunione.

PRESIDENTE

Art. 10: Il Presidente è eletto nel corso della prima riunione e decade con la nomina del nuovo presidente.
Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti del COMITATO GENITORI presenti alla riunione.
Ad esso sono attribuiti i seguenti compiti:
– provvedere alla convocazione delle riunioni del COMITATO GENITORI redigendo il relativo ordine del giorno;
– presiedere le riunioni del COMITATO GENITORI;
– rappresentare e farsi portavoce del COMITATO GENITORI;
– partecipare come auditore alle riunioni del Consiglio d’Istituto;
– convocare, almeno due volte all’anno, l’assemblea aperta a tutti i genitori.

VICE PRESIDENTE

Art. 11: Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nel caso d’impedimento dello stesso.

SEGRETARIO

Art. 12: Il Segretario viene eletto nel corso della prima riunione e decade con la nomina del nuovo presidente; redige il verbale delle sedute provvedendo alla distribuzione a coloro che ne facessero eventuale richiesta ed ai rappresentanti di plesso per essere affisso negli appositi spazi di ogni plesso.
Art. 13: Il Comitato Genitori, al fine di rendere più efficiente la sua attività, può nominare dei “Referenti di plesso” e costituire “Commissioni di lavoro” su specifici argomenti.

REFERENTI DI PLESSO

Il Referente di plesso del Comitato dei Genitori tiene i rapporti tra i genitori di ciascun plesso ed il Comitato Genitori. Il referente di plesso è normalmente un genitore rappresentante di classe: in mancanza di rappresentanti disponibili può essere un genitore comunque di alunno/a
frequentante il plesso.

COMMISSIONI

Il COMITATO costituisce, secondo necessità, delle Commissioni di Lavoro alle quali possono partecipare tutti i Genitori interessati.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15: Il presente STATUTO può subire modifiche od integrazioni da parte del COMITATO GENITORI con il consenso dei 2/3 dei componenti presenti.